Lo statuto di SOS 70
ART.1 – DENOMINAZIONE
È costituita una associazione denominata "SOSTEGNO 70 ONLUS – INSIEME AI RAGAZZI DIABETICI” .
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
ART. 2 – OGGETTO
L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
I contenuti e l’effettiva struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.
L’associazione si propone i seguenti fini:
- promuovere e sostenere la ricerca scientifica del diabete giovanile per una soluzione definitiva del problema;
- promuovere e sostenere l’assistenza nei confronti dei giovani diabetici;
- sensibilizzare l’opinione pubblica per assicurare l’assistenza a giovani diabetici e per migliorare la qualità della vita e della terapia
- sensibilizzare l’opinione pubblica per assicurare l’assistenza a giovani diabetici e per migliorare la qualità della vita e della sua terapia;
- istruire, educare e aiutare i giovani diabetici e le loro famiglie ad affrontare i problemi quotidiani mediante una concreta attività di formazione;
- di allacciare rapporti con associazioni mediche nazionali e internazionali e con ogni altra organizzazione e istituzione avente analoghi scopi e programmi e di informare e istruire gli operatori sanitari circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche.
L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni nonché dalla L. 11 agosto 1991 n. 266 e dalla Legge Regionale della Regione Lombardia del 24 luglio 1993.
Per il perseguimento delle proprie finalità l’associazione, con delibera da adottarsi da parte del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre associazioni, enti o confederazioni di associazioni.
Nel perseguire i suoi scopi, l’Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona.
ART. 3 – SEDE
L'associazione ha sede legale e amministrativa in Milano, via L. Manara n.1, presso lo Studio Legale Caprarulo – Avvocati Associati, e sede operativa in Milano, via Olgettina n.60, presso l’Istituto Scientifico San Raffaele – Clinica Pediatrica.
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull’intero territorio nazionale e all’estero.
ART. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- a) beni mobili e immobili strumentali all’attività dell’Associazione;
- b) donazioni, lasciti o eredità;
- c) eventuali avanzi di gestione.
Le Entrate dell’Associazione sono costituite da:
- a) le quote annuali versate dai soci;
- b) i contributi erogati da Comuni, Province, Regioni, altri enti pubblici o privati, a qualsiasi titolo;
- c) le erogazioni liberali o i legati non vincolati al patrimonio;
- d) il ricavato delle manifestazioni e delle altre attività direttamente connesse alle Istituzionali;
- e) i proventi derivanti dal patrimonio.
ART. 5 – I SOCI
Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all’Associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.
Sono altresì soci, senza necessità di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, tutti i giovani, minori di età, affetti da patologia diabetica, che ne facciano richiesta e che versino la relativa quota sociale.
Per questi ultimi, sino al raggiungimento della maggiore età, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. In ogni caso, per tali soggetti il diritto di voto in assemblea verrà esercitato, in loro nome e conto, da un genitore o da chi ne eserciti la patria potestà.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
Gli aderenti all’associazione che svolgano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6 – ADESIONE
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.
All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Per i minori affetti da patologia diabetica il Consiglio Direttivo si limiterà a prendere atto della richiesta di adesione all’Associazione. Gli stessi verseranno la quota di associazione al momento della richiesta di adesione.
E’ obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo. L’inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere il socio .
L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale è subordinato all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto.
Il recesso comunicato dopo la data dell’Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.
ART. 7 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione o per le altre cause previste dalla legge. La qualità di Socio non è trasmissibile.
Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell’Associazione devono intendersi a titolo gratuito.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. al Consiglio Direttivo ed ha efficacia dal momento in cui questo ne ha conoscenza.
La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata R.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione.
Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata R.R. inviata al Presidente dell’Associazione.
Il ricorso verrà discusso dall’assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.
ART. 8 – AFFILIAZIONE
Potranno divenire “Affiliate” dell’Associazione, affiancando alla propria denominazione la dicitura “Affiliato Associazione Sostegno 70 Onlus – Insieme ai Ragazzi Diabetici”, altre organizzazioni con finalità analoghe, previa istanza da rivolgere all’Associazione secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo in apposito Regolamento.
La decisione in ordine all’istanza di affiliazione verrà assunta dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 – ALBO DEI SOSTENITORI
L’Associazione può istituire un Albo dei Sostenitori, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che – anche una tantum – contribuiscono con il proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei compiti e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.
L’iscrizione nell’albo dei sostenitori ha durata triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo. I sostenitori non corrispondono alcuna quota sociale e sono quindi sprovvisti del diritto all’elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a presenziare all’Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivi stesso.
ART. 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Revisione, se nominato.
L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le cariche associative sono a titolo gratuito.
ART. 11 – ASSEMBLEA
I soci formano l'Assemblea.
L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.
Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e al numero dei suoi membri;
- alla nomina dell’Organo di Revisione;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- all’approvazione del piano di attività;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Per la validità della costituzione dell’Assemblea Ordinaria e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Spetta all’Assemblea Straordinaria deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
Le delibere relative alle modifiche dello statuto sono approvate dall’assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sono approvate qualunque sia il numero dei soci presenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le delibere relative allo scioglimento dell’associazione sono approvate con il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci sia in prima che in seconda convocazione, secondo il disposto dell’articolo 21, u.c., CC
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio. Ciascun delegato può rappresentare fino a cinque soci.
ART. 12 – AMMINISTRAZIONE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici membri, sempre e comunque in numero dispari. L’Assemblea che procede alla nomina del Consiglio Direttivo ne determinerà di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I membri del Consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, i Vicepresidenti, di cui uno Vicario e il Segretario.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti, che dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all’Assemblea nominare il nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, compila eventuali Regolamenti per il funzionamento e l’operatività dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza.
Nell’espletamento dei suoi compiti, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, con riguardo a competenze tecnico-scientifiche, della consulenza di uno o più Comitati interni, costituiti da soggetti nominati dal Consiglio Direttivo stesso anche fra non soci, e aventi mera funzione consultiva e i cui membri abbiano spiccate e comprovate competenze professionali nei settori interessati.
Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 13 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTI E SEGRETARIO
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Vicario, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Segretario ha anche funzioni di Tesoriere.
Essi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Il Segretario ha facoltà di spesa, con i limiti previsti dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario, inoltre, nella sua qualità di Tesoriere, ha l’obbligo di redigere con cadenza semestrale un dettagliato rendiconto della suddetta attività.
Art. 14 - ORGANO DI REVISIONE
L’Organo di Revisione è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia; se plurimo, all’interno dell’Organo così nominato l’assemblea stessa ne sceglie il Presidente.
L’Organo di Revisione provvede al controllo della correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di Statuto.
In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa
I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
E’ compito del Presidente dell’Organo provvedere tempestivamente alla convocazione dell’assemblea dei soci in caso di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, ai sensi del precedente articolo 12, affinché si provveda alla nuova nomina.L’Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.
Art. 15 - BILANCIO
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione stessa a spese del richiedente.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2. del presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o organizzazione di volontariato che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 16 – DURATA
L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà:
- a) quando lo scopo è stato raggiunto;
- b)per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, L. 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17 - NORMA DI CHIUSURA
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile , alla L. 266/91, alla L.R della Regione Lombardia n. 22/93 e al D. Lgs. 460/97, alle loro successive modificazioni o integrazioni, e alla vigente normativa in materia.



